
Tutti i mediatori riconosciuti sono tenuti a seguire una formazione continua, come sancito dall’art. 18 del Regolamento di riconoscimento.
Una formazione continua di almeno 60 ore complessive sull’arco di tre anni è richiesta a tutti i mediatori SDM-FSM. La formazione deve comporsi per almeno 20 ore complessive di corsi in ambiti utili all’esercizio della mediazione.
Sono inoltre richieste almeno altre 20 ore complessive di partecipazioni a intervisioni o supervisioni relative alle proprie attività di mediazione.
Oltre a ciò, è possibile conteggiare al massimo 20 ore complessive per attività svolte in seno agli organi della SDM-FSM, delle organizzazioni socie e nelle commissioni specializzate così come nelle conferenze pubbliche o in attività di pubblicazione.
Ritenuto che saranno condotte verifiche a campione, è indispensabile che i mediatori SDM-FSM conservino tutti gli attestati di partecipazione e ogni altro documento a comprova dell’attività svolta.
I mediatori SDM-SFM che non raggiungono la quota di 60 ore sull’arco di tre anni saranno radiati dalla lista dei mediatori riconosciuti, dopo decorrenza inutile di un termine per rimediare.